PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazione contributiva in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale).

      1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di seguito denominate «aziende», definite ai sensi del numero 48 dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nel territorio del Mezzogiorno d'Italia e nelle aree svantaggiate, individuati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e successive modificazioni, e nelle isole minori, che assumono lavoratori con contratto di lavoro a progetto o a tempo determinato, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2012, di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.
      2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati nel medesimo comma, si applica anche alle aziende che decidono di anticipare l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

 

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Art. 2.
(Limiti dell'agevolazione contributiva).

      1. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 si applica ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre di ogni anno.
      2. Restano fermi, a carico del datore di lavoro, l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, a carico del lavoratore, l'obbligo di versamento della propria quota di contribuzione a favore dell'INPS.

Art. 3.
(Durata dell'agevolazione contributiva).

      1. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 compete esclusivamente per un periodo di paga non superiore a quattro mesi alle aziende che, negli ultimi tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2007, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi.

Art. 4.
(Obblighi delle aziende).

      1. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura, devono fare pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti una dichiarazione con la quale attestano la volontà di prolungare l'attività lavorativa per un periodo di almeno tre mesi. Tale decisione deve essere corredata da un elenco dei lavoratori per cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con l'indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

 

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Art. 5.
(Durata dell'agevolazione contributiva).

      1. Le aziende possono usufruire dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 per un quinquennio.
      2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, ove l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività. Nel caso in cui l'azienda opti per tal scelta, essa usufruisce ancora per un quinquennio dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può comunque deliberare di mantenere il carattere stagionale della propria attività e in tale caso essa può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva esclusivamente per un anno.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1.
      2. L'ammontare del trasferimento di cui al comma 1 è calcolato al netto dei risparmi conseguiti dall'INPS in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 nonché del maggiore gettito dei contributi in favore dell'INPS, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del citato articolo 1.
      3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante le

 

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maggiori entrate derivanti dell'attuazione del citato comma 2 e, fino al raggiungimento della somma di 80 milioni di euro annui, mediante l'aumento delle aliquote relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico stabilite nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.